La fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: per i consumatori privati è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche i consumatori privati, che saranno anch’essi destinatari delle fatture in formato elettronico. Tuttavia, consapevole delle difficoltà tecniche ed operative che tali soggetti potrebbero riscontrare nella ricezione della fattura, il legislatore ha disposto che le fatture emesse nei confronti dei privati siano messe a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Copia elettronica o analogica della fattura verrà consegnata al cliente. Attenzione però: questo documento non ha alcuna validità fiscale.

 

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica previsto dal 1° gennaio 2019 riguarda anche i consumatori privati, che riceveranno le fatture in formato elettronico.

 

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
L’obbligo non riguarda soltanto le transazioni poste in essere tra soggetti passivi IVA ma anche quelle realizzate con consumatori privati. Da un punto di vista operativo, tale previsione pone non poche criticità: a differenza dei soggetti passivi IVA, molto spesso i privati non dispongono delle tecnologie necessarie per ricevere la fattura in formato elettronico.
Nel caso in cui i consumatori privati non abbiano indicato il proprio indirizzo telematico ove trasmettere la fattura, questa viene messa a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, al fine di ovviare alle difficoltà connesse all’ottenimento materiale della fattura, il legislatore ha stabilito (art. 1, comma 909, legge n. 205/2017) che il soggetto cedente/prestatore debba consegnare copia elettronica o analogica della fattura al cessionario/committente. Il documento non ha, però, alcuna validità da un punto di vista fiscale. Infatti si ricorda che dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, la fattura emessa in formato cartaceo si considera come non emessa.
Tuttavia, non avendo il consumatore alcun diritto alla detrazione in quanto non titolare della partita IVA in concreto non si pone la necessità di avere un documento elettronico.
Cosa succede, però, se il contribuente volesse utilizzare la fattura per finalità fiscali non attinenti all’IVA? Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che ha effettuato degli interventi di recupero edilizio nella sua abitazione e che vuole beneficiare della detrazione IRPEF riconosciuta con riferimento agli stessi.
Il contribuente ha ricevuto copia (analogica o elettronica) della fattura dal suo fornitore. Tale documento non ha validità fiscale, a meno che la copia non sia stata attestata come conforme all’originale.
Pertanto, per il soggetto che volesse utilizzare la fattura per beneficiare dell’agevolazione si potrebbero prospettare i seguenti scenari:
a) utilizzare la copia della fattura consegnatagli. L’Agenzia avrebbe comunque a disposizione la fattura elettronica, messa a disposizione del contribuente sul suo sito;
b) reperire, per scrupolo, la fattura elettronica messa a disposizione sull’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.


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La Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di trovare soluzioni tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica

Essa si basa su protocolli sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e la singola azienda (o associazione di categoria) che stabiliscono le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le singole controversie. La Commissione di Conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’associazione dei consumatori prescelta dall’utente oppure assegnato secondo un criterio turnario.
La procedura di conciliazione è su base volontaria: l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare la soluzione proposta o di rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Per avviare la procedura di conciliazione è necessario, innanzitutto, che il consumatore presenti un reclamo all’azienda; se questa non fornisce alcuna risposta entro i termini previsti dalla relativa Carta dei Servizi o se la stessa ha inviato una risposta ritenuta insoddisfacente dal cliente, si può attivare la procedura di conciliazione che si chiude entro un termine prestabilito, generalmente entro 30/45 giorni.

  • La procedura è gratuita per il consumatore, semplice e attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda

  • Tempi brevi per lo svolgimento della procedura

  • Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura

  • Il consumatore è libero in ogni momento di ritirarsi dalla procedura di conciliazione

  • E’ libero di poter accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione senza alcuna conseguenza negativa.

    Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia fornita all’associazione che lo rappresenta è coperta dalla riservatezza

  • Il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 codice civile


GIUGNO 2016: PROBLEMI DELLA TELEFONIA MOBILE IN ROAMING A TRIESTE. SU "IL PICCOLO" IL NOSTRO INTERVENTO.